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Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente

Legge 22 maggio 2015 n.68: le nuove Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente: i nuovi reati e le corrispettive sanzioni imposte.

Legge 22 maggio 2015 n.68: Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto nuove ipotesi di reato nel Codice Penale.
In linea con quanto previsto nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale, i nuovi reati si configurano per lo più come delitti di pericolo concreto o di danno, richiedono la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo,sono delitti e, pertanto, i termini di prescrizione risultano significativamente più lunghi di quelli previsti per le contravvenzioni in materia ambientale nel d.lgs. 152/2006.

I nuovi reati introdotti:

452-bis c.p. Inquinamento ambientale.
Tale reato punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonchè di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e la pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

452-quater c.p. Disastro ambientale.
Tale reato si ravvisa se si provoca l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o se l'eliminazione delle conseguenze nocive risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o se si offende la pubblica incolumità; Tale reato prevede la reclusione da 5 a 15 anni e la pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
Tale reato punisce chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 e la pena è aumentata se vi è pericolo di deterioramento o compromissione di acque, aria, suolo, sottosuolo o di un ecosistema nonché se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

452-septies c.p. Impedimento del controllo.
Tale reato punisce chi, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

452-terdecies c.p. Omessa bonifica.
Tale reato si ravvisa quando chi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.
Tale reato prevede la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.
Testo Completo Gazzetta Ufficiale

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